Art. 4.

      1. L'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 145 - (Gestione straordinaria). - 1. Nell'esercizio delle attribuzioni conferite con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143, comma 5, e ai fini del miglioramento dell'azione amministrativa secondo i princìpi di imparzialità e di buona amministrazione, la commissione straordinaria di cui all'articolo 144, comma 3, definisce gli obiettivi dei programmi da attuare nei limiti delle assegnazioni di bilancio e fermo restando il divieto di imposizione di nuovi tributi. Quando lo scioglimento è disposto anche con riferimento a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso connessi all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, nonché

 

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al rilascio di concessioni edilizie, di autorizzazioni amministrative in genere e di incarichi professionali, la commissione straordinaria procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14, commi 3-ter e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso. La commissione straordinaria può acquisire informazioni antimafia sul conto dei soggetti che risultano affidatari di incarichi per l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali.
      2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la commissione straordinaria, per fare fronte a situazioni di grave disservizio e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, entro il termine di due mesi dal suo insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non ancora eseguiti, i cui atti devono essere nuovamente approvati dalla commissione. Nel piano deve essere assicurata la precedenza ai provvedimenti necessari a eliminare le anomalie segnalate nella relazione del prefetto di cui all'articolo 143, comma 4, concernenti lo stato di appalti, contratti e servizi. Contestualmente, la commissione straordinaria assume i necessari provvedimenti di riorganizzazione del personale dell'ente locale, tenendo conto prioritariamente di quanto emerso nella relazione del prefetto e degli eventuali provvedimenti cautelari di cui al citato articolo 143, comma 4. Con il medesimo provvedimento la commissione può richiedere il trasferimento d'ufficio di altri dipendenti. La deliberazione della commissione straordinaria, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente
 

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integrato con i rappresentanti degli uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale competente o alla Cassa depositi e prestiti Spa, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e ai finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti locali anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.
      3. Nei casi di urgenza e quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti locali nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, la commissione straordinaria può stipulare, nei limiti delle assegnazioni dell'ultimo bilancio approvato, con congrua motivazione, contratti di forniture di beni e di servizi con il metodo della trattativa privata, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica. Per gli stessi motivi il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono poste a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura - ufficio territoriale
 

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del Governo, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi della contabilità speciale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte ai sensi dell'articolo 2-undecies della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, relative ai beni mobili o immobili confiscati costituiti in azienda. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria può rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, a decorrere dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi dell'articolo 143.
      5. Nei casi previsti dall'articolo 143-bis, il commissario straordinario nominato per la gestione amministrativa dell'ente locale esercita le funzioni del direttore generale previste dall'articolo 108 e quelle eccezionalmente attribuite con il decreto di nomina. Il commissario straordinario, inoltre, partecipa alle sedute della giunta senza diritto di voto, esercita il potere disciplinare nei confronti dei dirigenti e del personale dell'ente locale, sovrintende agli atti di amministrazione e di gestione del personale e adotta le determinazioni di competenza dei dirigenti, in caso di loro assenza, impedimento o di ricorrenza di una delle cause di incompatibilità espressamente previste.
      6. Durante la gestione straordinaria prevista dal presente articolo, in materia di rapporti di lavoro restano sospese le
 

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norme in materia di contrattazione collettiva decentrata e di concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria, nei confronti delle quali permane solo un obbligo di informativa.
      7. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria, di cui all'articolo 144, comma 3, ispirandosi a princìpi di promozione della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica, e allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e di valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.
      8. Il prefetto vigila sul corretto esercizio del mandato da parte del commissario straordinario e della commissione straordinaria di cui agli articoli 143-bis e 144, comma 3, e li richiama, ove occorra, all'osservanza dei doveri. A tale fine, all'occorrenza convoca i commissari e richiede una relazione a consuntivo dell'attività da essi svolta. Nei casi più gravi il prefetto formula al Ministro dell'interno proposta di sostituzione della commissione o dei singoli commissari».